Art. 1, Denominazione e sede 

L’Associazione AMA – Art Music Architecture costituita in Bolzano Via Leonardo da Vinci, 18 è un centro artistico, un collettivo culturale autonomo, apartitico, con durata illimitata. Non persegue finalità di lucro.

Art. 2, Finalità

Lo scopo principale dell’Associazione AMA è quello di promuovere e coordinare iniziative di ricerca e attività culturali, favorendo la libera circolazione di saperi e lo sviluppo della creatività contribuendo in tal modo alla crescita collettiva e personale attraverso la partecipazione dei Soci. Attraverso la relazione, il confronto e l’approfondimento delle abilità dei singoli in campo artistico, si intende offrire luoghi – fisici e non – di incontro, di espressione e di interazione, con l’obiettivo di favorire la produzione artistica.

È dunque scopo dell’Associazione promuovere lo sviluppo di tutte quelle attività che riguardano il mondo dell’arte, della musica, dell’architettura in tutte le sue forme, promuovendone una fruizione olistica e trasversale.

L’Associazione AMA si propone come “piattaforma“ artistica poliedrica, multiculturale e plurilingue, aperta ad ogni sperimentazione nell’ambito delle proprie competenze. L’Associazione mira inoltre ad attivare relazioni nazionali ed internazionali, seguire alti standard professionali e qualitativi, guidati da uno sguardo critico sul mondo, contribuendo anche alla salvaguardia, la valorizzazione ed il recupero di spazi. 

La collaborazione con altri Enti o associazioni è punto focale dell’Associazione, al fine di arricchire la rosa di attività proposte.

AMA si pone infine l’obiettivo di promuovere il godimento universale della cultura,

trasversalmente, e senza limitarsi a targetizzarne l’accesso, puntando perciò al cambiamento dell’approccio alla fruizione culturale.

Art. 2b, Modalità

Per il raggiungimento dei propri fini è parte integrante delle modalità:

a) cercare aiuti economici e finanziamenti presso istituzioni ed enti pubblici e/o privati anche attraverso la partecipazione a bandi o concorsi sia nazionali che internazionali o comunitari;

b) la realizzazione di eventi artistici, musicali e culturali anche nella definizione di cicli, stagioni, rassegne o festival anche al fine di finanziare le attività Sociali; 

c) servizi in favore di persone, gruppi, organizzazioni, comunità;

d) La promozione e gestione di attività culturali, ricreative;

e) Azioni e campagne di raccolta fondi;

f) Il recupero e la gestione di spazi – propri e di terzi – che si prestino ai fini dell’Associazione. 

L’attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. È ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall’assemblea dei soci. 

L’Associazione può svolgere attività di somministrazione ai Soci di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare all’attuazione degli scopi istituzionali. L’Associazione potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, dell’ausilio di prestazioni di lavoro dipendente autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri Soci, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente. 

L’Associazione per le sue finalità istituzionali non persegue scopi di lucro ed è tenuta espressamente ad osservare:

a) l’esclusivo perseguimento di finalità di promozione culturale

b) il divieto di svolgere attività diverse da quelle statuarie ad eccezione di quelle ad esse direttamente associate;

c) l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività Sociali;

d) il divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge;

e) l’obbligo di redigere bilancio o rendiconto annuale;

f) l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. 

L’associazione si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività delle cariche associative nel rispetto delle pari opportunità tra generi e gruppi linguistici e la gratuità delle cariche Sociali.

L’associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi Sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi. L’associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini. 

Per perseguire gli scopi Sociali l’Associazione si propone una particolare attenzione all’eterogeneità dei propri membri – di genere, di gruppo linguistico – e ad una maggiore e più serena comunicazione e adesione Sociale.

Art. 3, I soci — Criteri di ammissione e di esclusione

Tutti i soci sono tenuti ad avere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri Soci, sia nelle relazioni con terzi nonché all’accettazione delle norme del presente Statuto. Sono Soci coloro che vengono tesserati dall‘Associazione e che versano la quota annuale associativa (variabile annualmente con delibera del Consiglio Direttivo) sottoscrivendo per presa visione il presente Statuto. Tutti i Soci possono rinnovare ogni anno la loro iscrizione senza alcun vincolo, ed all’atto sono tenuti al pagamento della quota associativa nella misura e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Per ottenere l’ammissione all‘Associazione occorre:

a) Presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, data di nascita unitamente all’attestazione di accettare il presente Statuto, il regolamento interno e le deliberazioni degli organi Sociali. b) Accettare le norme del presente Statuto. c) Versare la quota associativa. Si specifica la non rivalutabilità della quota o contributi associativi e l‘intrasmissibilità della quota o contributi associativi per atto tra vivi (può però prevedersi la possibilità di subentro dell’erede in caso di morte dell‘associato).

L’ammissione a Socio è subordinata all’accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo mediante apposita delibera il cui giudizio è insindacabile.

Il numero dei Soci è illimitato. Può diventare Socio chiunque riconosca il presente Statuto e che abbia raggiunto il diciottesimo anno di età. I minori di diciotto anni possono assumere il titolo di Socio solo previa autorizzazione di un genitore o di chi ne fa le veci; l’accesso alle attività laboratoriali per i minori di diciotto anni è consentito solo ed esclusivamente sotto la responsabilità dei genitori. In ogni caso, i minorenni non hanno diritto di voto in Assemblea.

I Soci si dividono in tre categorie: Soci Fondatori, Soci Ordinari e Soci Onorari. 

Sono Soci fondatori le persone intervenute all’atto costitutivo dell’Associazione, e si impegnano nella gestione delle attività dell’Associazione. Sono Soci ordinari le persone che aderiscono alle singole iniziative dell‘Associazione, che versano la quota stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo e che sottoscrivono per presa visione il presente Statuto. Il Consiglio Direttivo può comunque, previa accettazione dell’interessato, conferire la qualifica di Socio Onorario a persone particolarmente benemerite nei confronti della cultura, dell’arte, della scienza e dello spettacolo, nonché ad insigni personalità che, per posizione Sociale o culturale possano onorare od elevare con la loro presenza il prestigio dell’Associazione stessa.

Tutti i Soci hanno i medesimi diritti e doveri, ed hanno altresì diritto ad intervenire alle attività ed alle assemblee dell’Associazione. I Soci hanno il dovere di difendere il buon nome dell’Associazione.

Ogni Socio, per consapevole accettazione, assume l’obbligo di osservare lo Statuto ed i regolamenti Sociali, e si impegna in particolare: a) Ad osservare, con lealtà e disciplina, le norme che regolano l’Associazione; b) A partecipare alle attività ed alle manifestazioni Sociali.

A carico dei Soci che vengono meno ai doveri verso l’Associazione e ad una condotta conforme ai principi della lealtà e rettitudine, possono essere adottate le seguenti sanzioni disciplinari:

a) L’ammonizione; b) La sospensione; c) La radiazione.

Le sanzioni disciplinari sono deliberate dal Consiglio Direttivo. La sanzione disciplinare della radiazione deve essere ratificata dall’Assemblea dei Soci.

I Soci cessano di appartenere all’Associazione: a) Per dimissioni volontarie fatte pervenire in forma scritta alla Presidenza; b) Per morosità nel pagamento delle quote Sociali senza giustificato motivo; c) Per radiazione, deliberata dal Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’Associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio; in presenza di questi ed altri gravi motivi, chiunque partecipa all’Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo ratificata dall’Assemblea dei Soci.

L’esclusione ha effetto immediato dalla notifica del provvedimento, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione è stata deliberata. L’Associazione non è responsabile dei danni subiti dagli associati e dai volontari non associati nell’esercizio dell’attività Sociale o nella sede dell’Associazione stessa. L’Assemblea su parere del Consiglio Direttivo può disporre l’estromissione di Soci che siano gravemente inadempienti, in particolare rendendosi morosi nel versamento delle quote associative, o disinteressandosi dell’attività dell’Associazione, od ancora operando in contrasto con le finalità e gli scopi dell’Associazione stessa quali definiti dal presente Statuto e dal relativo regolamento

Art. 4, Gli organi dell’Associazione

Sono organi necessari dell’associazione: a) L’Assemblea dei Soci; b) Il Consiglio Direttivo; c) Il Presidente; d) Il Segretario; e) Il Tesoriere.

Art. 5, Sovranità dell’assemblea dei soci

L’Assemblea dei soci è organo sovrano e può prendere tutte le decisioni necessarie ad un corretto funzionamento della vita associativa. Essa è composta da tutti i Soci; il diritto di voto, rispondente al principio di voto singolo ai sensi dell’art. 2532 del codice civile, è esteso a tutti gli associati maggiori di età per l’approvazione e la modificazione dello Statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi. L’assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, o per richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno un quarto dei Soci, mediante comunicato affisso nella sede Sociale o mediante invio di email contenente l’ordine del giorno, diretti a chiunque abbia diritto a parteciparvi, con preavviso di almeno cinque giorni.

L’Assemblea deve essere convocata nel comune di Bolzano, anche se fuori della sede Sociale ovvero mediante mezzi telematici. L’Assemblea delibera, a maggioranza semplice, qualunque sia il numero degli intervenuti sui seguenti argomenti: a) Nomina del Presidente del Consiglio Direttivo; b) Approvazione del bilancio preventivo; c) Approvazione del bilancio consuntivo; d) Modifiche di questo Statuto e scioglimento dell’Associazione; e) Estromissione del Socio e su ogni questione all’ordine del giorno. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in mancanza dal consigliere più anziano. È ammessa delega. Il voto è palese. Il diritto di voto non può essere escluso o limitato, si esclude espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita dell’associazione.

Art. 6, Consiglio Direttivo

L‘Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri scelti tra i Soci fondatori, compreso il Presidente. Il Consiglio Direttivo dura in carica due/tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo sarà composto al suo interno dalla Direzione Artistica relativamente alle macroaree che trasversalmente l’Associazione mira a promuovere, ovvero l’arte, la musica e l’architettura. La Direzione Artistica sarà perciò formata da tre membri del Consiglio Direttivo che prenderanno la nomina di Direttori Artistici, e saranno, nell’ambito dell’organizzazione, della pianificazione e dell’attuazione dei fini associativi, i supervisori delle attività che si svolgeranno con l’obiettivo di promuovere le tematiche dell’associazione. 

 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente del consiglio stesso e delibera a maggioranza sui seguenti argomenti: formulazione dei bilanci, ammissione di nuovi Soci, esame delle cause di esclusione di vecchi Soci, definizione della quota annuale associativa, attuazione di atti di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalle delibere Assembleari, nomina del Segretario del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo nella prima riunione provvede a nominare il suo Presidente ed il Segretario.

Il Consiglio Direttivo dovrà tenere un libro cassa, un libro verbali assemblee, un libro verbali Consiglio Direttivo ed un libro Soci, e le scritture ed i registri previsti dalla legge 398 del 16/12/1991 come modificato dalla legge 66 del 1992 art. 9/bis, delegando tali compiti ad uno dei suoi membri.

Art. 7, Il Presidente

Al Presidente spetta la rappresentanza dell’Associazione in giudizio e di fronte ai terzi, con facoltà, delegata, di aprire, chiudere, ed operare su conti correnti postali e bancari. La firma del Presidente e del Segretario è congiunta per le operazioni di apertura conto, chiusura conto e straordinaria amministrazione. La firma del Presidente e del Segretario e disgiunta per le operazioni di ordinaria amministrazione. Il Segretario, se nominato, ha potere di firma e di rappresentanza legale, nonché la piena responsabilità amministrativa dell’Associazione. È tenuto ad adempiere ad ogni incombenza amministrativa, ivi compresa la tenuta dei libri Sociali e d’amministrazione, a meno che a ciò non sia espressamente delegato il Tesoriere. Il libro dei Soci, il libro dei verbali d’Assemblea e il libro dei verbali del Consiglio Direttivo e gli altri libri e registri sono consultabili in ogni momento dai Soci, che hanno altresì diritto di chiederne a loro spese estratti. Il Tesoriere, custodisce somme e valori dell’Associazione, ed esegue ogni operazione di cassa tenendo aggiornata la contabilità. Il Presidente mediante verbale con delega scritta ha facoltà di delegare i compiti di cui sopra.

Art. 8, Gratuità delle cariche

Tutte le cariche Sociali sono gratuite, nonché le prestazioni fornite dagli aderenti. Ai membri del consiglio non viene riconosciuto alcun emolumento; essi hanno diritto al rimborso delle spese vive sostenute per conto dell’Associazione dietro presentazione della necessaria documentazione e dopo l’approvazione del Presidente. Le consulenze richieste saranno regolarmente retribuite a presentazione della necessaria documentazione.

Art. 9, Esercizio sociale e bilancio

L’esercizio sociale ed amministrativo si apre in data 01 gennaio e si chiude in data 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio deve tempestivamente predisporre il bilancio dell’esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. La bozza del bilancio nei quindici giorni che precedono l‘Assemblea che lo approva ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell‘Associazione, a disposizione dei soci che li volessero consultare e ne volessero chiedere copia. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività statutarie o di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 10, Patrimonio e mezzi finanziari

Le entrate dell’Associazione ed il suo patrimonio sono costituiti: a) Da quote e contributi degli associati; b) Da contributi dello Stato, delle Regioni, degli enti pubblici e privati, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi o progetti realizzati nell’ambito dei fini statutari; c) Dai contributi di organismi internazionali e da contributi dell’Unione Europea; d) Da donazioni, lasciti testamentari, legati, erogazioni liberali degli associati e di terzi; e) Da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni anche a premi; f) Da rimborsi derivanti da convenzioni; g) Da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali; h) Dai beni acquistati con questi contributi; i) Da ogni altro provento e da ogni entrata ed acquisizione compatibili con le finalità dell’Associazione; l) Da eventuali fondi di riserva costituiti con l’eccedenza di bilancio.

I soci che per qualsiasi causa cessino di far parte dell’Associazione non hanno diritto alcuno sul patrimonio. L’associazione si riserva la possibilità di decidere se avviare una complementare attività commerciale, previa comunicazione ulteriore all’Agenzia delle Entrate, indicando l’opzione per l’applicazione del regime agevolato destinato alle attività commerciali complementari delle Associazioni non profit.Art. 11, Divieto di distribuzione di utili

È espresso il divieto di distribuzione diretta o indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali, durante la vita dell’associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 12, Scritture contabili e regime fiscale legge 398/91 come modificato dalla legge 66/92 art. 9/bis

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, il Presidente tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, nonché il libro dei soci. All’Associazione si applicano le norme previste dalla legge 398 del 16/12/1991 come modificato dalla legge 66/92 art. 9/bis. Per le occasionali raccolte pubbliche di fondi sarà redatto apposito e separato rendiconto con le modalità di tempi previsti dal D.Lgs. n. 460/97 art. 8. Per le eventuali attività commerciali non prevalenti esercitate in forma né esclusiva né principale sarà tenuta contabilità separata e, a seguito di opzione, anche ai sensi della legge 398/91, nei limiti dei proventi previsti e ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 460/97.

Art. 13, Scioglimento e liquidazione

L’Associazione potrà essere sciolta in base a specifica deliberazione dell’Assemblea dei Soci od in caso di mancata convocazione del Consiglio Direttivo per un anno. L’Assemblea che delibera lo scioglimento dell’Associazione stabilirà il criterio di massima per la devoluzione del patrimonio, nel pieno rispetto del disposto che impone che in caso di scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre associazioni con finalità analoghe, o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, Punto 190, della legge 22 dicembre 1996, numero 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 14, Norme applicabili

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia. 

AMA – Art Music Architecture APS P.IVA 03183940216 C.F. 94152550219

info[at]spazioama.it